Separazione e divorzio: Addio giudice, basta l’avvocato. Ecco come risparmiare tempo e denaro

La condizione personale ed economica dei coniugi può finalmente fare a meno di uno specifico vaglio giudiziale: la negoziazione assistita avviene senza l’imposizione di un “defatigante” procedimento giurisdizionale, ma con la sola dovuta assistenza di avvocati.

In termini di legge

In altri termini, l’art. 6, d.lgs. 12/09/2014, n.132, convertito in L. 10/11/14, n. 162, offre la possibilità di negoziare una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili, di scioglimento del matrimonio nonché di modifica delle condizioni di separazione e di divorzio.

L’avvocato ha il dovere deontologico di informare la clientela della possibilità di avvalersi di tale procedura per risolvere in maniera bonaria la controversia. La clientela, a sua volta, può concludere un accordo, esclusivamente in forma scritta, avente ad oggetto determinazioni sui soli diritti disponibili.

Cosa cambia quando ci sono figli

Laddove vi siano questioni delicate che implicano la tutela di diritti di rango costituzionale, occorre fare particolare attenzione alle modifiche che sono state apportate dal maxiemendamento governativo e dalla commissione giustizia del Senato.

Di seguito un accenno a tali modifiche.

  • in assenza di figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente autosufficienti, il Procuratore della Repubblica comunica il nullaosta agli avvocati quando ritiene che l’accordo di negoziazione assistita sia regolare da un punto di vista formale;
  • in presenza di figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente autosufficienti, il Procuratore della Repubblica comunica il nullaosta agli avvocati se ritiene che l’accordo di negoziazione assistita risponda all’interesse dei figli o, in caso contrario, lo trasmette al Presidente del Tribunale che, solo in tal caso, avvierà una causa giudiziale.

Un’altra possibilità: il sindaco

Per semplificare ulteriormente tali procedimenti, l’art. 12 del decreto in oggetto prevede la possibilità per i coniugi di intraprendere una strada ancora diversa. La compilazione e la sottoscrizione dell’accordo in esame, previa presentazione di una dichiarazione di volontà, può avvenire anche dinanzi al sindaco del comune di residenza di uno di loro o del comune presso cui è iscritto o trascritto l’atto di matrimonio.

In ogni caso, occorre ricordare che l’ufficiale dello stato civile non possiede capacità tecniche sufficienti alla stipula di patti di trasferimento patrimoniale e che, per tale tipo di determinazioni, è obbligatoria la negoziazione assistita o il Tribunale.

I motivi della riforma

La negoziazione assistita vuole quindi essere la giusta chiave per aprire le porte dell’economicità e della tempestività degli adempimenti, a dispetto delle dispendiose lungaggini procedurali. Del resto, i tentativi di conciliazione che la legge impone dinanzi al giudice falliscono nella gran parte dei casi ed il grottesco delle aule della giustizia italiana, colme di faldoni da “smazzare” in una corsa continua contro il tempo, non è di certo una leggenda.

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