Novità pensioni: nella circolare Inps i nuovi requisiti per il 2016. Ecco la guida al calcolo

Con la circolare numero 63 l’Inps comunica i nuovi requisiti per andare in pensione a partire dal 2016. Come previsto dal decreto del 16 dicembre 2014 infatti, il calcolo di età anagrafica e contributi per avere accesso alla pensione deve essere adeguato alla speranza di vita dei lavoratori. Così la circolare dell’Inps prevede che a “decorrere dal 1° gennaio  2016,  i  requisiti  di  accesso  ai trattamenti  pensionistici (…) sono ulteriormente incrementati di 4 mesi e i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva (…) sono ulteriormente incrementati di 0,3 unità.”

A partire dal primo gennaio 2016 il calcolo per i requisiti pensionistici dovrà tenere conto dell’adeguamento previsto dall’Inps. Di seguito i nuovi requisiti per la pensione 2016 di vecchiaia, anticipata e di anzianità e le novità legate al sistema di calcolo delle cosiddette “quote pensione”.

Pensione 2016 per donne dipendenti

A partire dal 2016, le lavoratrici iscritte all’assicurazione generale obbligatoria per i dipendenti potranno avere accesso alla pensione secondo i seguenti requisiti:

– Anno 2016: 65 anni e 7 mesi

– Anno 2017: 65 anni e 7 mesi

– Anno 2018: 66 anni e 7 mesi

Anno 2019: 66 anni e 7 mesi. Il requisito, valido a partire dal 2019, di 66 anni e 7 mesi dovrà essere adeguato alle speranze di vita dei lavoratori.

Pensione per le lavoratrici autonome o iscritte alla gestione separata

Per la lavoratrici iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi o alla gestione separata i requisiti per andare in pensione a partire dal 2016 cambieranno come di seguito:

– Anno 2016: 66 anni e 1 mese

– Anno 2017: 66 anni e 1 mese

– Anno 2018: 66 anni e 7 mesi

– Anno 2019: 66 anni e 7 mesi. Il requisito indicato per l’anno 2019 sarà oggetto di adeguamento alle aspettative di vita.

Pensione per lavoratori dipendenti e lavoratrici AGO

Di seguito i requisiti richiesti ai lavoratori dipendenti e alla lavoratrici iscritte alle forme esclusive dell’A.G.O. per avere accesso alla pensione a partire dall’anno 2016.

– Anno 2016: 66 anni e 7 mesi

– Anno 2017: 66 anni e 7 mesi

– Anno 2018: 66 anni e 7 mesi

– Anno 2019: 66 anni e 7 mesi.

Lavoratori autonomi o iscritti alla gestione separata

Per i lavoratori autonomi e iscritti alla gestione separata, i requisiti per avere accesso alla pensione, partire dal 2016, saranno i seguenti.

– Anno 2016: 66 anni e 7 mesi

– Anno 2017: 66 anni e 7 mesi

– Anno 2018: 66 anni e 7 mesi

– Anno 2019: 66 anni e 7 mesi

Pensione anticipata

Per avere accesso alla pensione anticipata il lavoratore dovrà aver maturato un determinato requisito contributivo indicato di seguito:

– Dal 2016 al 2018: 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne;

– Dal 2019 al 2020: 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. Tale requisito dovrà pestò essere adeguato alla speranza di vita.

Inoltre, l’Inps specifica: “Con riferimento ai soggetti il cui primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, l’adeguamento alla speranza di vita deve altresì applicarsi al requisito anagrafico previsto dall’art. 24,  comma 11, della legge n. 214 del 2011 (per l’accesso a pensione anticipata con almeno venti anni di contribuzione effettiva e con il requisito del c.d. importo soglia mensile) che, dal 1° gennaio 2016, è di 63 anni e 7 mesi.”

Pensione di anzianità con il sistema della quote

La circolare numero 63 dell’Inps modifica le modalità di calcolo per avere accesso alla pensione di anzianità basata sul sistema delle quote. Secondo quanto disposto, dal primo gennaio 2016 i lavoratori possono andare in pensione con un’anzianità contributiva di almeno 35 anni e, se lavoratori dipendenti pubblici e privati, di un’età anagrafica minima di 61 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 97,6, e, se lavoratori autonomi iscritti all’Inps, di un’età anagrafica minima di 62 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 98,6.

Calcolo delle quote

Per comprendere meglio le modalità di calcolo delle quote si fornisce un esempio. Prendiamo un lavoratore dipendente che al 31 ottobre 2016 abbia 61 anni di età e 225 giorni con un’anzianità contributiva di 1877 settimane.

Questo lavoratore ha una quota anagrafica di 61,616 anni, calcolata sommando a 61 anni 225 giorni divisi 365 giorni dell’anno (61+225/365= 61,616) e un’età contributiva di 36,096 anni calcolata dividendo le 1877 settimane di contribuzione con le 52 settimane annuali.

La somma tra età e anzianità contributiva alla data del 31 ottobre 2016 è pari a 61,616 + 36,096 = 97,712. Questo lavoratore avendo superato quota 97,6 ha il diritto alla pensione.

Per non incorrere in incomprensione è necessario fare una precisazione: la pensione di anzianità con il sistema delle quote come indicata sopra è valida soltanto per i cosiddetti lavoratori esodati oggetto di salvaguardia e per coloro che svolgono lavori usuranti.

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